V.F.P.1

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    RECLUTAMENTO DEI VFP1


    All'arruolamento possono aspirare tutti i cittadini italiani, uomini e donne, celibi o nubili ovvero cognugati/e, purchè abbiano un profilo sanitario conforme a quello richiesto per lo svolgimento del servizio quale VFP1 nell'Esercito Italiano e abbiano riportato un esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso di sostanze stupefacenti e per l'utilizzo di psicotrope a scopo non terapeutico.

    I principali requisiti di partecipazione richiesti agli aspiranti VFP1 sono:

    - l'età che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, deve essere compresa tra i 18 e i 25 anni;
    - la statura minima di 1,65m, per gli aspiranti di sesso maschile, e di 1,61m, per quelli di sesso femminile;
    - il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado o titolo equipollente;
    - assenza di condanne penali per delitti non colposi;
    - il possesso dei requisiti di moralità e condotta, stabiliti per l’ accesso ai concorsi per la magistratura ordinaria.

    Non è ammissibile chi ha svolto il servizio civile in qualità di obiettore di coscienza, fatto salvo il caso di successiva rinuncia, o ha assolto agli obblighi di leva quale obiettore di coscienza oè già in servizio come VFP- 1. I candidati che, a seguito del punteggio conseguito dalla valutazione dei titoli di merito( indicati nel bando di arruolamento), risultano iscritti in graduatoria nel numero massimo di personale del blocco di appartenenza, da sottoporre all’ accertamento dei requisiti fisio- psico- attitudinali, saranno convocati a cura dei Comandi distrettuali presso un Centro di Selezione della Forza Armata, tra quelli elencati nel citato bando di arruolamento. La predetta comunicazioneè inviata agli interessati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e contiene la data e l’ ora di presentazione presso il Centro di Selezione designato. I candidati convocati presso i citati Centri di Selezione devono presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento e dei referti sanitari esplicitamente richiesti dal bando di arruolamento, pena l’ esclusione dall’ iter previsto. Coloro che, invece, non si presentano presso i predetti Centri nei tempi stabiliti sono considerati rinunciatari. I criteri e le modalità di svolgimento degli accertamenti per il possesso dei requisiti fisio- psico-attitudinali sono indicati in un apposito allegato del bando di arruolamento. I candidati che, al termine dei predetti accertamenti, risultano“ idonei” e utilmente iscritti in graduatoria nel numero di posti disponibili per il blocco di appartenenza, ricevono, da parte dei Comandi distrettuali competenti, apposita comunicazione di convocazione per l’ avvenuta ammissione alla ferma prefissata di un anno. La citata comunicazione contiene la data e l’ ora di presentazione al reparto della Forza Armata, nonché i termini della presentazione dell’ autocertificazione relativa al mantenimento dei requisiti previsti dal bando di arruolamento. Per ogni blocco, l’ ammissione alla ferma prefissata di un anno decorre, per gli effetti giuridici, dalla nomina e, per quelli amministrativi, dalla data di effettiva incorporazione presso il reparto. I candidati idonei e vincitori che non si presentano presso il reparto di assegnazione nel termine fissato nella comunicazione di convocazione sono considerati rinunciatari. Ai giovani che si arruolano come VFP- 1 sono riservate molteplici possibilità occupazionali successive, sia indossando l’ uniforme( Forze Armate, Forze di Polizia, Polizia Municipale) sia in ambito civile.
    Ai fini della partecipazione ai suddetti concorsi, i Comandi provvedono a rilasciare ai VFP- 1 una specifica attestazione sul servizio prestato, copia della quale, ai sensi della vigente normativa, dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso.


    ALLOGGIAMENTO DEI VFP1

    I VFP-1 hanno l'obbligo di fruire degli alloggiamenti di reparto, salvo autorizzazione del Comandante di Corpo ad alloggiare fuori dall’infrastruttura militare:
    - e comunque nell’ambito della località sede di servizio, laddove la situazione della stessa infrastruttura non consenta l’accasermamento;
    - nella località sede di servizio o anche viciniore, in presenza di prole, coniuge o convivente ivi domiciliati, fatte salve comunque l’esigenze di servizio.



    FONTE: Vademecum volontari 2007
     
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